Добавить
Уведомления

Direttiva Anti-Mafia a danno degli imprenditori

Con l'ordinanza n. 487/2018, il T.A.R Puglia, sede di Bari, si è occupato di un ricorso con il quale era chiesto l'annullamento di un provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia, oltre che dei successivi atti di revoca di aggiudicazione di una concessione di beni pubblici, oltre che di revoca di preesistenti concessioni assegnate un decennio prima alla ricorrente. Con l'ordinanza n. 487/2018, il T.A.R Puglia, sede di Bari, si è occupato di un ricorso con il quale era chiesto l'annullamento di un provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia, oltre che dei successivi atti di revoca di aggiudicazione di una concessione di beni pubblici, oltre che di revoca di preesistenti concessioni assegnate un decennio prima alla ricorrente.  Vai all'Ordinanza La Seconda Sezione, dunque, era stata investita di una domanda giudiziale che necessitava una digressione, pur sommaria (com'è caratteristica propria della fase cautelare, conclusa con il provvedimento in nota), sull'argomento dei poteri amministrativi in materia di misure antimafia, così come disciplinati nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" (ex articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato in G.U.R.I. il 28 settembre 2011, n. 226 (modificato con la Legge 17 ottobre 2017, n. 161). Sul punto, vale la pena di ricordare che l'articolo 67 del citato Codice (commi 1 e 2) dispone che "le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: ... b) ... concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso..." e che  "il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli Con l'ordinanza n. 487/2018, il T.A.R Puglia, sede di Bari, si è occupato di un ricorso con il quale era chiesto l'annullamento di un provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia, oltre che dei successivi atti di revoca di aggiudicazione di una concessione di beni pubblici, oltre che di revoca di preesistenti concessioni assegnate un decennio prima alla ricorrente.  Vai all'Ordinanza La Seconda Sezione, dunque, era stata investita di una domanda giudiziale che necessitava una digressione, pur sommaria (com'è caratteristica propria della fase cautelare, conclusa con il provvedimento in nota), sull'argomento dei poteri amministrativi in materia di misure antimafia, così come disciplinati nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" (ex articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato in G.U.R.I. il 28 settembre 2011, n. 226 (modificato con la Legge 17 ottobre 2017, n. 161). Sul punto, vale la pena di ricordare che l'articolo 67 del citato Codice (commi 1 e 2) dispone che "le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: ... b) ... concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni.

12+
12 просмотров
Год назад
29 октября 2024 г.
12+
12 просмотров
Год назад
29 октября 2024 г.

Con l'ordinanza n. 487/2018, il T.A.R Puglia, sede di Bari, si è occupato di un ricorso con il quale era chiesto l'annullamento di un provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia, oltre che dei successivi atti di revoca di aggiudicazione di una concessione di beni pubblici, oltre che di revoca di preesistenti concessioni assegnate un decennio prima alla ricorrente. Con l'ordinanza n. 487/2018, il T.A.R Puglia, sede di Bari, si è occupato di un ricorso con il quale era chiesto l'annullamento di un provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia, oltre che dei successivi atti di revoca di aggiudicazione di una concessione di beni pubblici, oltre che di revoca di preesistenti concessioni assegnate un decennio prima alla ricorrente.  Vai all'Ordinanza La Seconda Sezione, dunque, era stata investita di una domanda giudiziale che necessitava una digressione, pur sommaria (com'è caratteristica propria della fase cautelare, conclusa con il provvedimento in nota), sull'argomento dei poteri amministrativi in materia di misure antimafia, così come disciplinati nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" (ex articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato in G.U.R.I. il 28 settembre 2011, n. 226 (modificato con la Legge 17 ottobre 2017, n. 161). Sul punto, vale la pena di ricordare che l'articolo 67 del citato Codice (commi 1 e 2) dispone che "le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: ... b) ... concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso..." e che  "il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli Con l'ordinanza n. 487/2018, il T.A.R Puglia, sede di Bari, si è occupato di un ricorso con il quale era chiesto l'annullamento di un provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia, oltre che dei successivi atti di revoca di aggiudicazione di una concessione di beni pubblici, oltre che di revoca di preesistenti concessioni assegnate un decennio prima alla ricorrente.  Vai all'Ordinanza La Seconda Sezione, dunque, era stata investita di una domanda giudiziale che necessitava una digressione, pur sommaria (com'è caratteristica propria della fase cautelare, conclusa con il provvedimento in nota), sull'argomento dei poteri amministrativi in materia di misure antimafia, così come disciplinati nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" (ex articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato in G.U.R.I. il 28 settembre 2011, n. 226 (modificato con la Legge 17 ottobre 2017, n. 161). Sul punto, vale la pena di ricordare che l'articolo 67 del citato Codice (commi 1 e 2) dispone che "le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: ... b) ... concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni.

, чтобы оставлять комментарии